Articolo abrogato dalla L.R. 29/03/1995, n. 14.

L’articolo 37 così recitava:

“Art. 37 - Tessera di riconoscimento

Al personale abilitato è fornita apposita tessera di qualificazione con foto, intestata “Regione Abruzzo Vigilanza e Controllo sulle strutture turistiche ricettive”, con evidenziati i seguenti dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica, oltre l'ambito territoriale di competenza del titolare della tessera.

La tessera ed ogni altro mezzo di distinzione forniti per la specifica attività, devono essere riconsegnati allo scadere della funzione, al Settore Turismo della Giunta Regionale. Servizio competente.”

Dalla redazione