Articolo abrogato dalla L.R. 19/08/1996, n. 67.

L’articolo 23 così recitava:

“Art. 23 - Attribuzione di migliore classificazione

Il titolare di un esercizio turistico-ricettivo o il proprietario del relativo stabile, il quale realizzi opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o di servizi, tali che l’esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione all’A.P.T. competente allegando la documentazione di cui al precedente art. 21.

L’A.P.T., accertata l’idoneità delle modificazioni apportate, avanza la proposta di nuova classificazione ai sensi dell’art. 9.”

Dalla redazione