Articolo abrogato dalla L.R. 31/07/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 2 - (Integrazioni all’art. 1 della L.R. 11/2008)

1. Dopo il comma 80 della L.R. n. 11/2008 è aggiunto il seguente comma:

“80 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 80 e fino al 31/12/2010 è consentito agli esercenti il commercio nel Comune di l’Aquila effettuare liberamente “vendite di liquidazione”.”

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