Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 26/01/1994, n. 8; sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 22/01/1996, n. 7; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11/02/1999, n. 7 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 22/08/2022, n. 22, così recitava:

"Art. 4 - Interventi speciali

1. La FIRA SpA, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta regionale.

2. La FIRA SpA è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al Settore industria della Giunta regionale."

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