Articolo abrogato dalla L.R. del 09/08/2006 n.27. L'articolo 37 così recitava: "1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, della conservazione dell'ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, comma 4, del decreto, la Regione e gli enti pubblici, anche economici, sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.

2. La Giunta regionale emana direttive per la promozione presso gli enti e le pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo dell'uso esclusivo di carta e cartoni riciclati, nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, del toner, del materiale di ufficio e degli altri beni mobili dismessi, come individuati dall'art. 44 del decreto. Nella stessa direttiva dovranno prevedersi i criteri per l'inserimento dell'obiettivo della riduzione dei rifiuti quale condizione di erogazione di tutte le incentivazioni regionali, per le quali detto inserimento sia tecnicamente possibile.

3. Gli enti e le pubbliche amministrazioni di cui al precedente comma 1 utilizzano nelle proprie mense, per la somministrazione di alimenti e di bevande, esclusivamente contenitori e stoviglie in materiale biodegradabile avviabile a compostaggio o in alternativa materiali equivalenti dal punto di vista delle prestazioni ambientali.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge e l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati a consentire interventi in campo ambientale."

Dalla redazione