Articolo abrogato dalla L.R. del 26/07/2004 n.20. L'articolo 40 così recitava: "1. In materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si applica la disciplina dettata dalla L.R. 146/1998. 2. Non si applicano le riduzioni del tributo previste dall'art. 5, commi 5, 6, 7 e 8, della stessa L.R. 146/1998: a) ai rifiuti urbani e alle loro frazioni, provenienti da ambiti territoriali o sub-ambiti diversi da quello sede di discarica; b) ai rifiuti provenienti da altre Regioni, compresi i rifiuti che, prodotti in altre Regioni, siano sottoposti nella Regione a: 1. stoccaggio provvisorio; 2. selezione o cernita di rifiuti con una percentuale della frazione avviata a riutilizzo o ad operazioni di recupero inferiore al 70% in peso rispetto alla quantità totale sottoposta a selezione o cernita; 3. trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quali riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione. 3. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è destinato come segue:a) una quota del 10% è dovuta alle Provincie ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;b) una quota del 35%, al netto di quanto già destinato alle Provincie ai sensi della L. 549/95, è destinata ad alimentare il Fondo di cui all'art. 33 della presente legge;c) una quota del 5% al netto di quanto già destinato alle Provincie ai sensi della legge 549/95 e alla Regione per alimentare il Fondo di cui all'art. 33 della presente legge per l'esercizio delle funzioni già delegate alle Provincie, di cui all'art. 8 della L.R. 146/1998; d) un ulteriore 10%, determinato come al punto precedente, alle Provincie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge. 4. La Giunta regionale può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della Provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell'anno precedente.5. Ai fini della determinazione dell'importo del tributo previsto dall'art. 5, comma 2 della L.R. 146/1998, l'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è effettuato dalla Provincia territorialmente competente successivamente alle scadenze di cui all'art. 24, comma 1 del decreto sulla base di relazione documentata di ciascun comune nella quale vanno evidenziati i quantitativi, la tipologia e la destinazione dei rifiuti avviati a trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero."

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