Articolo modificato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 11/01/2022, n. 1 e, successivamente, sostituito dall’art. 19, comma 1, della L.R. 11/03/2022, n. 5.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 25/03/2022, n. 77 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo e la Sent. Corte Cost. 23/02/2023, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall’art. 16, della L.R. 11/01/2022, n. 1 e dell’art. 19, della L.R. 11/03/2022, n. 5.

Si riporta il testo storico dell'articolo:

"Art. 4 - (Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. Nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.

2. La Giunta regionale è tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

3. Qualora la Giunta non adempia a quanto stabilito dal comma 2, cessano le sospensioni di cui al comma 1."

Dalla redazione