Articolo abrogato dalla L.R. del 27/12/02 n.34. L'articolo 21 così recitava: "1. Al fine di evitare il concretizzarsi di condizioni riconosciute di pericolo incombente e imminente, in connessione a situazioni di dissesto idrogeologico o ad altre cause naturali, sono realizzati piccoli interventi a carattere preventivo mediante conferimento di apposito incarico ad impresa specializzata e nel limite di spesa annuo pari a lire 200 milioni.

2. Il riconoscimento della condizione di pericolosità è effettuato con apposito sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio protezione civile e/o dei Servizi del Genio Civile.

3. Il Dirigente del Servizio per la protezione civile adotta, di volta in volta, gli atti particolari necessari alla realizzazione degli interventi occorrenti purché ricompresi nell'ambito del contratto generale stipulato con l'impresa aggiudicataria.

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