N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 10, L.R. n. 18 del 1983, le parole “dev'essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia ed urbanistica comunale” sono così sostituite: “deve essere preceduta dall'acquisizione del parere previsto dall'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento.”.

2. Al comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 1983 le parole “stazioni televisive e radiofoniche a diffusione regionale e subregionale” sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“4. Entro 60 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, qualora occorra acquisire i pareri, i nulla-osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2, 3 della legge n. 241/90. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione procedente.”.

4. Il comma 5 dell'art. 10, L.R. n. 18 del 1983, è abrogato.

5. Il comma 6 dell'art. 10, L.R. n. 18 del 1983, è così sostituito:

“5. Il Comune con propria deliberazione motivata si esprime sulle osservazioni presentate entro 90 gg. dalla scadenza del periodo di deposito e provvede alla loro visualizzazione nella tavola di zonizzazione del PRG adottato.”.

6. Il comma 7 dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“6. Il Comune trasmette alla Provincia il piano regolatore generale adottato, unitamente ai conseguenti atti deliberativi ed alle osservazioni, con allegata attestazione della regolarità degli atti procedimentali e di completezza degli elaborati documentali da parte del segretario comunale.”.”

Dalla redazione