Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 5

1. All'art. 8, comma 2, della L.R. n. 18 del 1983 le parole “e stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale e subregionale” sono soppresse.”

Dalla redazione