N51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 50

1. Al comma 1, lett. b), dell'art. 91 della L.R. n. 18 del 1983 dopo la parola “degradato” sono aggiunte le seguenti parole: “e quelli ricompresi nelle zone di completamento come definite dal D.M. n. 1444 del 1968, lett. b).”.

2. All'art. 91 della L.R. n. 18 del 1983 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. È facoltà dei Comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici generali non attenersi ai criteri di dimensionamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In tal caso le previsioni di piano che superino detti limiti vanno specificate nelle tavole di piano e nelle relative norme tecniche di attuazione.

4. Tali previsioni, se non in contrasto col piano territoriale provinciale, acquistano immediata efficacia dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare provinciale di adozione del piano territoriale provinciale. In tal caso, le previsioni di cui al comma precedente devono essere attuate obbligatoriamente attraverso il programma pluriennale d'attuazione.”.”

Dalla redazione