Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 42

1. Il comma 1 dell'art. 70 della L.R. n. 18 del 1983 è così modificato:

“1. L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine; l'indice di dificabilità massimo fondiario relativo alla residenza è di 0,03 mc. per mq.; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, è di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 mc.”.

2. All'art. 72 la lett. d) del comma 1 della L.R. n. 18 del 1983 è sostituita dalla seguente:

“d) parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura.”.

3. All'art. 72, comma 1 della L.R. n. 18 del 1983 è aggiunta la seguente lettera: “f) unità minima aziendale di almeno mq. 10.000.”.”

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