Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 37

1. Il comma 1, primo alinea dell'art. 65 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“Salvo il disposto dell'art. 91, comma 4 della presente legge i Comuni hanno la facoltà di adottare il programma pluriennale di attuazione sulla base dei seguenti criteri indicativi:”.”

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