Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 35

1. L'art. 63 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“Art. 63 - Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione.

1. In attuazione dell'art. 4, della legge 4.12.1993, n. 493 i richiedenti la concessione edilizia, dopo aver notificato al Comune inadempiente un atto extragiudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, trascorsi 30 gg. senza che l'autorità comunale competente abbia rilasciato il provvedimento, possono richiedere al Presidente della Provincia la nomina di un commissario ad acta il quale è tenuto ad adottare il provvedimento che ha i medesimi contenuti ed effetti dell'atto abilitativo all'edificazione, entro 90 gg. dalla richiesta.

2. Il commissario ad acta nel rilasciare il provvedimento di cui al comma precedente non può richiedere il parere della commissione urbanistica ed edilizia comunale anche qualora questa sia istituita.”.”

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