Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 21

1. L'art. 37 della L.R. n. 18 del 1983 è sostituito dal seguente:

“Art. 37 - Comitato regionale tecnico amministrativo

1. Per agevolare l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito il comitato regionale tecnico amministrativo (CRTA) che si articola in quattro Sezioni urbanistiche provinciali.

2. Il comitato esprime pareri in materia di pianificazione, assetto ed uso del suolo ed esercita, in generale ogni altra funzione consultiva inerente alle materie anzidette, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto regionale, del DPR 15.1.1972, n. 8 e del DPR n. 616/77.

3. Il comitato svolge funzioni di consulenza agli organi della Regione, ai Comuni e alle Province.

4. In particolare esprime parere obbligatorio sui provvedimenti concernenti il Quadro di riferimento territoriale, sui piani di settore ed i progetti speciali territoriali e sui provvedimenti di pianificazione la cui approvazione spetta al Consiglio regionale, sui progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale in materia urbanistica, assetto e uso del suolo.

5. Il comitato effettua, se richiesto, la verifica di congruità dei progetti d'intervento e delle opere pubbliche con le previsioni del Quadro di riferimento regionale.

6. Il comitato è costituito con DPGR e dura in carica una legislatura.

7. Le Sezioni urbanistiche provinciali sono costituite con decreto del Presidente della Provincia su deliberazione del Consiglio provinciale; durano in carica una legislatura e sono rinnovate con il Consiglio provinciale entro 60 gg. dalla convalida di tale Organo.”.”

Dalla redazione