Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 26

1. Al comma 2 dell'art. 48 della L.R. n. 18 del 1983, le parole “due quinti” sono sostituite dalla seguenti: “un terzo”.”

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