N25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 24

1. L'art. 44 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“Art. 44 - Designazione degli esperti e attribuzioni del Presidente del CRTA.

1. I componenti del comitato regionale per il territorio e l'ambiente e delle Sezioni provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza del comitato o delle sezioni di cui fanno parte.

2. L'elezione, la designazione o la nomina degli Esperti ha luogo nell'ambito delle designazioni proposte dai componenti l'Organo competente e per ogni designazione deve essere depositato, presso le Segreterie del Consiglio regionale, della Giunta regionale e della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalità specifica del designato e le attività svolte ed attinenti la materia dell'incarico.

3. Copia di tale curriculum deve essere rimessa ai componenti l'Organo competente all'elezione, alla designazione o alla nomina, almeno 15 gg. prima della seduta in cui si adotta la relativa deliberazione.

4. Il CRTA e le Sezioni Provinciali potranno essere consultate, su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale, nonché dei Consigli e delle Giunte provinciali, su argomenti che, pur non rientrando tra quelli obbligatoriamente sottoposti al loro esame, influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio.”.”

Dalla redazione