Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 10

1. Il comma 1, dell'art. 12 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“1. I Comuni possono adottare il piano regolatore esecutivo in alternativa al piano regolatore generale.”.

2. Il comma 5 dell'art. 12 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“5. I Comuni che optino per la redazione del PRE possono presentare alla Provincia istanza motivata per essere autorizzati a derogare al limite minimo di aree da riservare all'edilizia economica e popolare di cui all'art. 2 della legge 28.1.1977, n. 10.”.

3. Il comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“6. I Comuni che optino per la redazione del PRE corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresì, la copertura finanziaria.”.”

Dalla redazione