Articolo abrogato dalla L.R. del 04/01/2014 n. 3. L’articolo 14 così recitava: “Art. 14 - 1. I commi 1 e 3 dell'art. 2 bis della L.R. 31.12.1994, n. 106, sono soppressi e sostituiti con i seguenti:

"1. La Giunta regionale, sentita la terza Commissione Consiliare, definisce ed approva, di norma, programmi triennali per gli interventi previsti dalla presente legge, entro l'anno precedente al periodo al quale il programma stesso si riferisce.

3. Il programma triennale individua gli obiettivi, le aree geografiche interessate, gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi, la previsione di massima delle spese per ciascuna area e per gli interventi, i risultati che devono essere raggiunti.".”

Dalla redazione