I numeri 1.6 e 2.1 del comma 1 dell’articolo 4 sono abrogati dal L.R. del 29/07/2010 n.31. I commi 1.6 e 2.1 erano già stati abrogati dalla L.R. del 24/11/2008 n. 17.

I commi abrogati così recitavano: “ 1.6 Possono essere autorizzati i medesimi scarichi che abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, purché dotati di sistemi depurativi che assicurino il rispetto dei limiti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 del decreto (salvo i limiti più rigorosi stabiliti dal Piano Tutela acque).

1.7 Sono da intendersi edifici isolati adibiti ad uso abitativo, ai fini della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 54 del medesimo decreto, quelli che non possono collegarsi alle reti fognarie per i predetti motivi.

1.8 Per gli scarichi di acque reflue domestiche di civile abitazione, l'autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di mutate condizioni dello scarico.

2.1 In attesa di adozione di norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/06 i trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di 2000 a.e. e recapitanti in acque superficiali e di 10.000 a.e. recapitanti in acque costiere, sono quelli previsti dalla L.R. 43/1981”.

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