Articolo abrogato dalla L.R. 30/08/2016, n. 30.

L’articolo 28 così recitava:

1. L’articolo 5 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Rilascio dell’autorizzazione)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell’ art. 2, il richiedente, persona fisica o giuridica, presenta domanda al Comune nel quale intende avviare l’attività per la vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, ovvero al Comune sede del posteggio per la vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio. La domanda contiene:

a) le generalità del richiedente o, in caso di società la ragione o denominazione sociale;

b) l'indicazione del codice fiscale o partita IVA, e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;

e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l’utilizzo di posteggi nell’ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante sub ingresso.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.

6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui all’art. 6.

7. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 dell’art. 2 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

8. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

9. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 bis.”

Dalla redazione