Articolo abrogato dalla L.R. 30/08/2016, n. 30.

L’articolo 25 così recitava:

“Art. 25 - (Sostituzione del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:

“2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell’ art. 2 e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 bis. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.”

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