Articolo abrogato dalla L.R. 30/08/2016, n. 30.

L’articolo 24 così recitava:

“Art. 24 - (Sostituzione del comma 15 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135)

1. Il comma 15 dell’articolo 2 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:

“15. Per autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche si intende il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l’operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l’attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici”.”

Dalla redazione