Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 17 - (Modifiche all'articolo 80 della L.R. 18/1983)

1. All'articolo 80 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lungo il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o argine.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, per la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene preso come riferimento il limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P 4, qualora quest'ultimo sia posto più esternamente rispetto ai riferimenti stabiliti dal medesimo comma.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Sono comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3 e 3-bis gli interventi previsti nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora i relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente comma.";

d) al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: "o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al comma 3-bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalità stabilite dal medesimo comma 3-bis".”

Dalla redazione