N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 30 - Modifiche all’articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78

1. Il comma 3, dell’articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è sostituito dal seguente:

“3. L’esercizio di ospitalità “Bed & Breakfast” in mancanza della D.I.A. di cui all’art. 5 comporta, oltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00, da applicarsi in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui al successivo art. 9, la cessazione dell’attività medesima”.

2. Dopo il comma 3, dell’articolo 8 della L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Nuova disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) sono aggiunti i seguenti:

“3. bis. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il Comune adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività.

3. ter. Tuttavia, in caso sia possibile conformare detta attività alla normativa vigente, il Comune ordina la sospensione dell’attività e assegna all’interessato un termine non inferiore a trenta giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, il Comune ordina la cessazione dell’attività”."

Dalla redazione