Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Articolo 6 - Piano Particolareggiato - Formazione

Gli articoli 20 e 21 della LR 18 aprile 1983, n. 18, sono sostituiti dal seguente:

"1. Il progetto del PP è adottato con delibera del Consiglio Comunale.

2. L'adozione del PP è preceduta obbligatoriamente dal parere prescritto dall'art. 13 della Legge 2 Febbraio 1974, n. 64, e da quello della Commissione Urbanistica ed Edilizia Comunale; l'eventuale omissione comporta la ripetizione del procedimento.

3. Il progetto di PP è depositato presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per trenta giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma successivo; contestualmente al deposito, il PP va inoltrato ala Provincia.

4. Il progetto di PP deve essere inviato alla provincia competente ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 24 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Il Presidente della Provincia entro i 60 giorni successivi può formulare eventuali osservazioni.

5. L'effettuato deposito è reso noto a mezzo di manifesti murali, affissi in luoghi pubblici e sull'Albo Pretorio Comunale, e giornali quotidiani a maggiore diffusione regionale.

6. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che, non oltre i 30 giorni successivi al periodo di deposito, i proprietari o i titolari dei diritti reali su immobili, compreso nel Piano, possono presentare opposizione al PP adottato e, chiunque, osservazioni.

7. Le opposizioni ed osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, sono dichiarate improcedibili dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al successivo comma.

8. Il Consiglio Comunale, acquisiti i pareri prescritti dalle leggi in vigore per la tutela dei vincoli o per il rispetto delle limitazioni d'uso dei suoli, ed adeguato il progetto di PP ai suddetti pareri, lo approva.

9. L'approvazione di cui al precedente comma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, le quali vengono decise dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione del PP.

10. Dell'avvenuta approvazione del piano è data notizia, entro 30 giorni, a cura del Sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili da espropriare, compresi nel piano stesso. Entro lo stesso termine il Sindaco richiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della deliberazione consiliare di approvazione del PP.

11. I Piani Attuativi, eccezion fatta per i Piani di Lottizzazione, possono variare il PRG entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:

- adeguamenti perimetrali;

- viabilità ;

- servizi ed attrezzature pubbliche;

- articolazione degli spazi e delle localizzazioni;

- parametri edilizi;

- nei limiti di cui all'art. 3 della L. 167/62 ed alle condizioni del successivo articolo 20, ultimo comma, per quanto attiene al PEEP.

12. Sono comunque inderogabili:

- la densità edilizia territoriale;

- il dimensionamento globale del PRG;

- gli indici di edificabilità ;

- le destinazioni d'uso.

13. modifiche di parametri indicati al comma precedente devono essere apportate con specifica variante al Piano Regolatore: in tal caso si applicano le procedure fissate ai precedenti artt. 10 e 11.".”

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