Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Articolo 5 - Comitato per il territorio e l'Ambiente. Composizione

L'art. 38 della L. R. 12 aprile 1983, n. 18, è sostituto dal seguente:

"1. Il Comitato per il territorio e l'Ambiente è formato da:

- il Componente la Giunta preposto al Settore, con funzioni di Presidente;

- quattro componenti eletti dal Consiglio Regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra esperti nelle materie di pianificazione territoriale, economica, geologica, scienza agraria e forestale, diritto urbanistico;

- tre componenti eletti dal Consiglio Regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, scelti su terne indicate dall'ANCI, dall'UPI, dalle Università Abruzzesi, dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori, da quelle degli imprenditori;

- quattro Dirigenti delle SUP, uno per ciascuna Provincia;

- tre Dirigenti del Settore Urbanistica e Beni Ambientali;

- l'Ispettore Ripartimentale delle foreste competente per zona;

- l'Ingegnere capo del Genio Civile competente per zona.".

Sono pertanto abrogati gli artt. 40 e 41 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18".”

Dalla redazione