N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Articolo 4

L'art. 91 della L. R. 12.4.1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

"1. Fino all'approvazione dei PT, i Comuni, in occasione della formazione di nuovi strumenti Urbanistici Generali o della revisione di quelli esistenti, facendo salve, se necessario, le previsioni insediative non attuate degli Strumenti previgenti - ancorché annullati in sede giurisdizionale - debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento:

a) la quantità massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione è stabilita, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10% dei residenti nell'anno precedente all'adozione del Piano per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale percentuale è fissata nel 20%. In detta quantità massima non verranno computati i vani realizzabili mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato;

b) nel dimensionamento delle zone di nuova espansione, di cui alla precedente lett. A, non potrà essere superata la quantità risultante dal rapporto di 100 mq di superficie territoriale per ogni nuovo vano previsto.

c) sono comunque consentiti:

- nuovi insediamenti industriali ed artigianali ricompresi in piani o programmi già deliberati da Amministrazioni Pubbliche, ovvero assistiti dai contributi e finanziamenti pubblici;

- ampliamenti di singoli impianti produttivi esistenti, con il rispetto dello stesso standard;

- impianti produttivi a servizio delle attività agricole. A tali insediamenti non può essere assegnato oltre 1/20 della superficie aziendale;

- attrezzature di servizio ed infrastrutture di interesse locale.".”

Dalla redazione