Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Articolo 3

L'art. 80 della L. R. 12 aprile 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

"1. Per le aree non ricomprese nel Piano Regionale Paesistico, Piano di Settore ai sensi del precedente art. 6, e fino alla approvazione del PT e degli strumenti urbanistici ad esso adeguati, gli interventi edilizi sono assoggettati alle limitazioni di cui ai commi successivi.

2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.

3. Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, d'edificazione al di fuori del suddetto perimetro è interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golanale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque degli argini stessi.

4. Agli effetti del presente articolo è definito "centro urbano":

- il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria, definito come "Zone omogenee di tipo A e B" negli strumenti urbanistici non ancora adeguati alla presente legge;

- il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti disposizioni;

- il territorio ricompreso nel PPA;

5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico.".”

Dalla redazione