Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 03/04/1991, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Articolo 10

1. Le norme di cui all'art. 22 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, si applicano in sede di formazione della pianificazione comunale; nel caso di lottizzazioni abusive, si applicano le norme dell'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive disposizioni attuative della Regione.

2. I Piani di lottizzazione si approvano secondo le procedure stabilite dai commi 1, 2, 4, 8 e 10 del precedente art. 6, con il quale sono stati sostituiti gli articoli 20 e 21 della L.R. n. 18 del 1983.”

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