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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 36 - (Strutture per il commiato)
1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell’art. 10, per la custodia e l’esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso.
3. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.
4. L’autorizzazione all’apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.
6. Le strutture per il commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di imbalsamazione e tanato-cosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.”
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