Articolo abrogato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 22/08/2022, n. 22, così recitava:

"Art. 5 - Abruzzo Sviluppo Spa

1. Abruzzo Sviluppo SpA è la società "in house" della Regione Abruzzo che opera, in conformità alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 11 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una SpA denominata Abruzzo Sviluppo) e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza vigente in materia. La Regione Abruzzo nomina il Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri.

2. Abruzzo Sviluppo SpA supporta la Regione Abruzzo nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo e la competitività territoriale e per quanto disciplinato nella presente legge.

3. Abruzzo Sviluppo SpA è sottoposto al controllo analogo della Regione Abruzzo così come disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente. Entro centoottanta giorni dall'approvazione della presente legge, su proposta dell'Assessorato per lo sviluppo economico, la Giunta approva un disciplinare che regolamenta le modalità di applicazione del controllo analogo.

4. Abruzzo Sviluppo SpA, entro il 30 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, sulla base delle convenzioni in essere e degli affidamenti ricevuti, un Piano triennale delle attività con il dettaglio dell'anno in corso.

5. La Regione Abruzzo, per il tramite delle Direzioni regionali, può affidare alla società Abruzzo Sviluppo SpA compiti, sulla base di specifici progetti denominati Progetti speciali, con risorse di competenza delle medesime Direzioni, che provvedono a dare esecuzione con propri atti alle parti del progetto di propria competenza.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito organismo di consultazione con funzioni di monitoraggio e valutazione delle attività di Abruzzo Sviluppo SpA. L'organismo è composto da sei membri che, con adeguata rotazione, rappresentano le associazioni di categoria regionali. La partecipazione all'organismo è a titolo gratuito.

7. Abruzzo Sviluppo SpA è tenuta all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE) e successive modifiche. Abruzzo Sviluppo SpA, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale secondo le direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

8. La Regione Abruzzo può istituire un Fondo di Dotazione a copertura dei costi generali di Abruzzo Sviluppo."

Dalla redazione