Comma modificato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 29/03/2012, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 05/06/2012, n. 23, così recitava:

“2. Il Comitato esercita fatto salvo quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche le funzioni demandate dall’attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.”

Dalla redazione