N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 29, della L.R. 09/05/2007, n. 14, così recitava:

“Art. 3

1. La Consulta regionale e le Consulte provinciali, nonché i Comitati, di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 19 della legge regionale n. 19/1993, decadono dopo gli adempimenti di cui all'articolo 2 della presente legge.”

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