N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2016, n. 23.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2 la norma continua ad applicarsi ai procedimenti in corso al 31/12/2016.

L’articolo 9 così recitava:

“Articolo 9

1. I contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 2 sono concessi annualmente dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consultiva per lo Sport di cui al successivo art. 15, d'intesa con la competente Commissione Consiliare che si esprime nel termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della proposta della Giunta Regionale. Trascorso il termine suddetto, il parere si intende acquisito.”

Dalla redazione