La Sent. Corte Cost. 04/06/2010, n. 194 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

In seguito, il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/12/2010, n. 23, così recitava:

“1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle “linee guida” regionali.”

Dalla redazione