Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 9. - Collaudatore e direttore dei lavori

1. Nei Comuni classificati sismici è fatto obbligo nominare il collaudatore, oltre il direttore dei lavori, prima della denuncia degli stessi. Il suddetto obbligo non sussiste per le opere riguardanti interventi:

a) di manutenzione straordinaria e/o miglioramento strutturale;

b) di costruzione di edifici ad uso privato con volumetria strutturale non superiore a 450 metri cubi;

c) di costruzione di opere complementari (box costituiti da elementi prefabbricati di volumetria inferiore a 100 metri cubi e relativa base di appoggio, scale esterne aventi uno sviluppo in altezza non superiore a metri 7, muri di recinzione realizzati con elementi murari o in calcestruzzo cementizio armato aventi altezza fuori terra non superiore a metri 2, muri di sostegno aventi altezza strutturale non superiore a metri 3);

d) di costruzione di opere infrastrutturali per le quali non è prevista anche la realizzazione di strutture speciali (ponti, serbatoi, ecc...) ovvero l'esecuzione di rilevanti movimenti di terra (rilevati di altezza superiore a metri 3, fronti di scavo di altezza superiore a metri 3, scavi in trincea di profondità superiore a metri 2, ecc...).

2. Nell'ambito delle rispettive competenze professionali il tecnico collaudatore deve avere non meno di 10 anni di iscrizione all'Albo professionale ed essere nominato, secondo le modalità delle norme vigenti, dal committente o dal costruttore che esegue in proprio.

3. Il collaudatore, qualora nominato prima della denuncia dei lavori, esercita la vigilanza durante l'intero processo costruttivo dell'opera, con riferimento al solo intervento strutturale. Nel corso di tale attività di vigilanza, il collaudatore, appena accertato un fatto costituente violazione delle norme previste dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, accompagnato da motivata relazione con proposte, alla Sezione Comuni sismici competente per territorio che procederà ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

L'attività di vigilanza e controllo da parte del collaudatore, nei casi in cui sia comunque previsto da leggi, norme o regolamenti vigenti, termina, a conclusione del processo costruttivo relativo alle strutture, con un certificato di collaudo in cui tra l'altro deve essere espressamente attestata l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e del progetto depositato, comprensivo delle eventuali varianti.

4. Per i manufatti edilizi da realizzarsi con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, e a struttura metallica il certificato di collaudo sostituisce quello dovuto in attuazione dell'art. 7 della L. 5 novembre 1971, n. 1086 qualora il collaudatore risponda ai requisiti professionali dettati dallo stesso articolo 7 della citata legge.

5. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori e fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti, restituiti con vidimazione dalla sezione Comuni sismici competenti.

Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori.

6. A struttura portante ultimata, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori deve depositare alla sezione Comuni sismici competente per territorio una dichiarazione con la quale si attesta l'avvenuta ultimazione della struttura portante. Deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità, del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute nel rispetto delle norme tecniche vigenti e applicando le buone regole dell'arte. Il direttore dei lavori dovrà inoltre allegare alla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle strutture, dopo averli vistati per accettazione, i certificati di origine dei materiali utilizzati per le strutture in muratura portante o a pannelli e, qualora si siano usati solai non gettati in opera, il certificato di origine, lo schema di calcolo e di montaggio del solaio stesso, qualsiasi sia il tipo di struttura portante.

7. Per i manufatti edilizi realizzati con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica, la suddetta dichiarazione del direttore dei lavori, contenente anche quanto richiesto ai punti a), b) e c) dell'articolo 6 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sostituisce la relazione finale dovuta in attuazione dello stesso articolo 6 della citata legge.

8. A conclusione dell'intero processo costruttivo dell'opera, il Direttore dei lavori deve depositare alla Sezione Comuni sismici competente per territorio, un certificato di ultimazione dei lavori contenente l'attestazione che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche vigenti ed applicando le buone regole dell'arte. Deve inoltre depositare la dichiarazione della perfetta rispondenza alle norme di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64 ed alla presente legge delle opere eseguite. Si precisa che tutte le sopraindicate certificazioni e/o dichiarazioni, di competenza del direttore dei lavori e del collaudatore, dovranno essere redatte in duplice copia di cui una in carta legale.”

Dalla redazione