Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 8. - Denuncia dei lavori
1. La denuncia dei lavori, corredata dal relativo progetto esecutivo, in duplice esemplare, e completo in ogni sua parte e dettaglio, deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e presentata dal richiedente con l'indicazione del proprio domicilio, delle generalità e della residenza del o dei progettisti, del direttore dei lavori, del geologo, del collaudatore e del costruttore o appaltatore. Alla denuncia dovrà essere allegata una terza copia del solo progetto architettonico esecutivo. Gli elaborati progettuali, redatti in conformità della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche di cui ai DD.MM. attuativi, dovranno essere firmati, oltre che dal o dai progettisti, anche dal direttore dei lavori, dall'appaltatore e, qualora previsto, dal collaudatore di cui al successivo articolo 9 che, per accettazione dell'incarico, apporranno anche il timbro del rispettivo albo di categoria o professionale. In calce alla denuncia dei lavori presentata dal committente il Direttore dei lavori incaricato dovrà indicare il coefficiente di protezione sismica adottato nei casi previsti dalle norme. Dovrà, altresì, essere allegata al progetto copia della concessione (o autorizzazione) edilizia, da rilasciarsi a cura del Comune con l'esplicita prescrizione che prima dell'inizio dei lavori si ottemperi ai dettami della presente legge circa la denuncia dei lavori, ed una copia degli elaborati architettonici dovrà recare il visto del Comune con l'indicazione degli estremi della concessione o autorizzazione.
2. Per le opere soggette alla disciplina prevista dall'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 la concessione edilizia e la copia del progetto architettonico, vistato dal Comune, sono sostituite dalla copia della delibera regionale di recepimento dell'intesa e dalla copia del progetto architettonico recante i visti regionali.
3. La struttura regionale competente, entro cinque giorni, restituirà due copie del progetto architettonico ed una copia degli allegati tecnici, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare; copia del progetto architettonico e dell'attestazione di deposito dovrà essere consegnata al Comune, per i provvedimenti di competenza, a cura del committente.
4. É vietato l'inizio dei lavori prima del rilascio dell'attestazione regionale dell'avvenuto deposito e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori il Direttore dei lavori dovrà effettuarne apposita comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno vistata dal collaudatore di cui al successivo articolo 9, ove previsto, alla Sezione Comuni sismici, competente per territorio, ed al Comune. Le opere per le quali si è invocata la somma urgenza possono essere iniziate previa apposita comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata A.R. alla sezione Comuni sismici competente per territorio ed al Comune, sottoscritta dal committente e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, fermo restando che dovranno comunque essere attivate le procedure di cui al primo comma del presente articolo entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.
5. Per i manufatti edilizi da realizzarsi con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica la denuncia dei lavori con allegato il progetto, contenente quanto richiesto dall'articolo 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sostituisce il deposito qualora espressamente richiesto dal costruttore o dal committente che esegue in proprio.
6. Per l'esecuzione dei lavori da realizzarsi ed eseguirsi da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere, la denuncia dei lavori è sostituita da apposita comunicazione, a firma dell'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico, che certifichi l'avvenuto deposito, effettuato secondo le modalità indicate nel presente articolo, presso lo stesso Ufficio tecnico, con allegato l'elenco della documentazione tecnica ed amministrativa depositata e la copia della dichiarazione resa dal Direttore dei lavori sul coefficiente di protezione sismica adottato. La comunicazione di cui sopra deve essere trasmessa al Settore edilizia residenziale a cura dell'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dall'effettuazione del deposito degli atti progettuali e dovrà riportare, inoltre le generalità complete di tutti i soggetti interessati (legale rappresentante dell'Ente appaltante, progettista/i, direttore dei lavori, collaudatore, geologo ed appaltatore).
7. Le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario debbono seguire lo stesso iter procedimentale del progetto originario, prima di dare inizio alla loro esecuzione qualora non rientrino tra quelle previste dall'art. 15 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.
8. Le varianti riguardanti modifiche alle dimensioni lineari degli elementi strutturali che non si discostino del 20% da quelle indicate nel progetto originario dovranno essere allegate alla relazione a struttura ultimata.
9. Sono soggette al deposito da effettuarsi entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, secondo le modalità previste nel presente articolo, tutte le altre varianti strutturali.”
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