N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 5. - Strumenti urbanistici generali ed attuativi in zona sismica

1. Per i Comuni classificati sismici restano valide le norme di cui all'art. 13 della L. 2 febbrai 1974, n. 64 ed il parere è rilasciato dal Settore edilizia residenziale, sulla base di apposita valutazione espressa dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della presente legge, entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 5, della L. 3 gennaio 1978, n. 1 il parere di cui sopra potrà essere richiesto anche successivamente all'adozione della delibera di approvazione del progetto.

3. Nei casi di riclassificazione urbanistica conseguenti alla decadenza dei vincoli urbanistici quinquennali, il parere di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 deve essere richiesto successivamente all'adozione della delibera di riclassificazione a cura e spese del soggetto richiedente la riclassificazione stessa.”

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