N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge,

“Art. 3. - Indagini relative a strumenti urbanistici attuativi e loro varianti

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, sulla base delle indagini svolte ai sensi del precedente articolo 2, sono effettuati ulteriori accertamenti in merito alla franosità, alle coltri incoerenti, alla tettonica, alle emergenze idriche ed alle condizioni delle falde, volti a verificare la fattibilità d'insieme delle opere previste secondo quanto disposto anche dal D.M. 8 marzo 1988, emanato in attuazione dell'art. 1 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni.

Tali accertamenti devono comunque evidenziare:

a) l'inquadramento geologico e geomorfologico particolareggiato;

b) i principali allineamenti tettonici, con particolareggiate analisi della fagliazione e fratturazione locale;

c) le caratteristiche fisico-meccaniche di affioramenti contigui diversi;

d) le frane in atto, potenziali, quiescenti o stabilizzate;

e) le caratteristiche delle coltri incoerenti in riferimento alla possibilità di fenomeni di mobilizzazione e di liquefazione.

2. Nei casi in cui lo strumento attuativo ricada su terreni in pendio, devono essere fornite verifiche di stabilità del pendio stesso nella situazione naturale ed in quella eventualmente modificata dalle opere di urbanizzazione.

3. Qualora non siano state ancora svolte le indagini di cui al precedente articolo 2, le indagini previste dal presente articolo dovranno essere integrate con le indagini previste per lo strumento generale, limitatamente alla zona del territorio interessato dallo strumento attuativo.

4. Le risultanze degli studi, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione delle aree esaminate, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico attuativo anche per il parere di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, per i Comuni classificati sismici.”

Dalla redazione