Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 2. - Indagini relative agli strumenti urbanistici generali e loro varianti

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti sono svolte indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche riferite a tutto il territorio del Comune interessato dallo strumento urbanistico e volte, in particolare, ad individuare le caratteristiche strutturali delle rocce e la stabilità dei pendii.

Tali indagini, in stretto rapporto alle previsioni insediative degli strumenti urbanistici, devono essere condotte in prospettiva sismica e finalizzate alla definizione di aree di possibile pericolosità in caso di evento sismico ed alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme sismiche.

In particolare tali studi devono prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a) condizioni geomorfologiche e geolitologiche dell'area con riferimento alla presenza di fenomeni franosi;

b) condizioni geologico-strutturali dell'area con riguardo alla presenza di eventuali disturbi tettonici e ricerca delle caratteristiche litologico-strutturali suscettibili di amplificare i fenomeni sismici;

c) condizioni idrogeologiche dell'area in esame rivolte sia alle acque superficiali(esondazioni) che a quelle sub-superficiali e sotterranee.

2. Per le aree in cui sia prevista la realizzazione di opere di interesse pubblico (ospedali, scuole, musei, caserme, centrali in genere, prefetture, municipi, teatri, serbatoi idrici, attrezzature sportive di massa, centri commerciali, ecc.) e per le quali è prescritta l'attuazione mediante successivi piani esecutivi, deve essere effettuata comunque una caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati, spinta fino all'individuazione dei limiti imposti alla progettazione dalle caratteristiche del sottosuolo.

3. Le risultanze degli studi, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione di massima del territorio esaminato, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico generale anche per il parere di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, per i Comuni classificati sismici.

4. Le norme di cui al presente articolo saranno osservate anche per le opere pubbliche d'interesse statale, difformi dalle prescrizioni urbanistiche, prima dell'attivazione delle procedure previste dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.”

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