Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 12. - Controlli a campione

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 29 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, il Settore edilizia residenziale provvede ad effettuare controlli con metodo a campione sui progetti depositati avvalendosi del parere di un'apposita Commissione la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite al successivo articolo 14.

2. Il controllo sui progetti è effettuato mensilmente col metodo a campione estratto casualmente, in misura non inferiore al 3%, tra i progetti pervenuti e per i quali sia stato rilasciato l'attestato di avvenuto deposito nel mese precedente, sulla base di apposito elenco predisposto dal settore. Il sorteggio dei progetti da sottoporre a controllo avverrà entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello cui si riferisce e sarà immediatamente reso noto mediante affissione nei locali delle Sezioni Comuni sismici competenti.

3. Per i progetti ed i lavori realizzati ed eseguiti da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere, la percentuale di cui al secondo comma è determinata in misura non inferiore al 5% tra le comunicazioni pervenute ai sensi del precedente articolo 8 ed il sorteggio dei relativi progetti da sottoporre a controllo avverrà entro il mese successivo a quello a cui si riferisce. Per i progetti riguardanti l'esecuzione di opere, pubbliche o private, per le quali la normativa tecnica prescrive l'uso di un coefficiente di protezione sismica maggiore di 1, la percentuale di cui al secondo e terzo comma è elevata al 50%.

4. Sono esclusi dal controllo a campione e quindi assoggettati al preventivo esame, da effettuarsi prima di procedere al deposito di cui all'articolo 8 della presente legge, i progetti riguardanti i lavori di adeguamento e/o di demolizione di cui agli articoli 23 e 25 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

Sono altresì esclusi dal controllo a campione, e quindi assoggettati ad esame, i progetti riguardanti i lavori di somma urgenza di cui al quarto comma del precedente articolo 8.”

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