N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 11. - Responsabilità

1. Il geologo, o i progettisti, il direttore dei lavori, il costruttore e/o l'appaltatore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili per l'osservanza delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e sono tenuti ad operare applicando i più corretti criteri per la progettazione e la realizzazione delle costruzioni.

2. Il committente, il direttore dei lavori, il costruttore e/o l'appaltatore ed il collaudatore, cui compete anche la verifica dell'adeguatezza del progetto alle prescrizioni di legge, intervenendo ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti a realizzare l'opera in conformità del progetto depositato: ogni modifica strutturale dell'opera progettata sarà oggetto di variante da depositare nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge.”

Dalla redazione