Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 10. - Utilizzazione degli edifici e dei manufatti

1. Il certificato previsto dall'articolo 28 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, preordinato al rilascio della licenza d'uso o di abitabilità a cura delle competenti autorità, è sostituito dalle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, e dal certificato di collaudo, ove richiesto da norme vigenti.”

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