N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Tutti i Comuni della Regione e gli Enti abilitati alla formazione degli strumenti urbanistici sono tenuti ad osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione dal rischio sismico.”

Dalla redazione