Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 17. - Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il sessantesimo giorno della sua pubblicazione.”

Dalla redazione