N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 16. - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni.”

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