N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/09/2011, n. 25, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della medesima legge, così recitava:

“Art. 15. - Disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le norme di cui alla L.R. 8 settembre 1986, n. 15.

2. I progetti depositati secondo le disposizioni della L.R. 8 settembre 1986, n. 15 prima dell'entrata in vigore della presente legge sono assoggettati al controllo a campione che verrà effettuato una sola volta, sulla base di tutti i progetti depositati, in misura pari allo 0,50% complessivo.

3. La Commissione tecnica, costituita ai sensi dell'art. 14 della L.R. 8 settembre 1986, n. 15 resta in funzione fino all'insediamento della nuova Commissione tecnica prevista dall'art. 14 della presente legge.”

Dalla redazione