Articolo abrogato dalla L.R. del 07/08/2012 n. 18. L’articolo 20 così recitava: “Articolo 20 - Strumenti attuativi non soggetti all'approvazione regionale - In attesa dell'emanazione di una organica legge regionale disciplinante lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie previste dal capo II della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero fino all'approvazione di piano territoriale di coordinamento o di specifiche deliberazioni regionali, sono soggetti ad approvazione regionale gli strumenti attuativi:

- ricadenti nelle aree soggette al vincolo ambientale di cui alla legge n. 1497/39;

- previsti da strumenti generali con capacità insediativa complessiva superiore a 2.500 abitanti.”

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