Articolo abrogato dalla L.R. del 01/02/2011 n.2. L’articolo 7 così recitava: “1. Le Province, titolari delle funzioni amministrative in materia di impianti a fune di cui all'art. 91 della I.r. n. 34/99, sentiti i Comuni sedi di stazioni sciistiche, predispongono entro il 31 marzo di ogni anno il piano operativo annuale di intervento da formulare alla Regione, in base alle domande dei soggetti di cui al successivo art. 9.

2. Le Province, al fine di attuare i principi della presente legge, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e la riorganizzazione delle stazioni sciistiche.”

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